Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della giustizia Carlo Nordio, del Ministro dell'interno Matteo Piantedosi, del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Roccella e del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati, ha approvato un disegno di legge per l'introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime.
Il testo appronta un intervento ampio e sistematico per rispondere alle esigenze di tutela contro il fenomeno di drammatica attualità delle condotte e manifestazioni di prevaricazione e violenza commesse nei confronti delle donne.
Si introduce la nuova fattispecie penale di "femminicidio" che, per l'estrema urgenza criminologica del fenomeno e per la particolare struttura del reato, viene sanzionata con la pena dell'ergastolo. In particolare, si prevede che sia punito con tale pena "chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l'esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l'espressione della sua personalità". In linea con tale intervento, le stesse circostanze di commissione del reato sono introdotte quali aggravanti per i delitti più tipici di codice rosso, con la previsione di un aumento delle pene previste di almeno un terzo e fino alla metà o a due terzi, a seconda del delitto.
Inoltre, il testo:
prevede l'audizione obbligatoria della persona offesa da parte del pubblico ministero, non delegabile alla polizia giudiziaria, nei casi di codice rosso;
introduce specifici obblighi informativi in favore dei prossimi congiunti della vittima di femminicidio;
prevede il parere, non vincolante, della vittima in caso di patteggiamento per reati da codice rosso e connessi obblighi informativi e onere motivazionale del giudice;
nei casi in cui sussistano esigenze cautelari, prevede l'applicazione all'imputato della misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari;
interviene sui benefici penitenziari per autori di reati da codice rosso;
introduce, in favore delle vittime di reati da codice rosso, un diritto di essere avvisate anche dell'uscita dal carcere dell'autore condannato, a seguito di concessione di misure premiali;
rafforza gli obblighi formativi dei magistrati, previsti dall'art. 6, comma 2, della legge n. 168 del 2023;
estende alla fase della esecuzione della condanna al risarcimento il regime di favore in tema di prenotazione a debito previsto per i danneggiati dai fatti di omicidio "codice rosso" e di femminicidio;
introduce una disposizione di coordinamento che prevede l'estensione al nuovo articolo 577-bis dei richiami all'articolo 575 contenuti nel codice penale.
L'intervento si inserisce anche nel quadro degli obblighi assunti dall'Italia con la ratifica della Convenzione di Istanbul e nel solco delle linee operative disegnate dalla nuova direttiva (UE) 1385/2024 in materia di violenza contro le donne, nonché delle direttive in materia di tutela delle vittime di reato.
Redazione PrimaPagina