Art. 1 Sanziona chi, nello svolgimento di operazioni di soccorso in acque internazionali, non rispetta gli obblighi previsti dalle Convenzioni internazionali, con particolare riferimento alle istruzioni operative delle autorità Sar competenti o di quelle dello Stato di bandiera. Le sanzioni previste sono di duplice natura: in ogni caso, una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.500 a 5.500 euro per ogni straniero trasportato. Competente all'accertamento della violazione e all'irrogazione della sanzione è il Corpo delle Capitanerie di porto, laddove la violazione sia commessa da navi battenti bandiera italiana, viene disposta "la sospensione da 1 a 12 mesi o la revoca della licenza, autorizzazione o concessione ad opera delle autorità amministrative competenti". Art.2 Sono abrogate le parole di "ordine pubblico" nel primo comma che riguarda i poteri del ministro dei Trasporti e viene aggiunto un secondo comma in cui si stabilisce che ''il ministro dell'Interno può limitare o vietare il transito e la sosta di navi mercantili o unità da diporto o da pesa nel mare territoriale per motivi di ordine e sicurezza pubblica". Art.3 Prevede che la competenza delle procure distrettuali e la disciplina delle intercettazioni preventive vengono estese ai reati associativi di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, anche nelle ipotesi non aggravate. Si consente così, di contrastare a monte l'organizzazione dei trasporti di stranieri irregolari. Art.4 Prevede lo stanziamento di tre milioni di euro nel triennio 2019-2021 per finanziare gli oneri connessi all'impiego di poliziotti stranieri per lo svolgimento di operazioni sotto copertura di cui all'art. 9 della legge n. 146/2006, anche con riferimento alle attività di contrasto del delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Art.5 Interviene sul Tulps, inasprendo le sanzioni conseguenti ai reati di devastazione, saccheggio e danneggiamento, commessi nel corso di riunioni effettuate in luogo pubblico o aperto al pubblico. Inoltre, prevede espressamente l'obbligo di comunicazione immediata, non oltre le 24 ore, all'Autorità di pubblica sicurezza delle generalità delle persone ospitate in alberghi o in altre strutture ricettive. Art.6 Prevede maggiore tutela per gli operatori delle forze di polizia impiegati in servizio di ordine pubblico, attraverso l'introduzione di nuove fattispecie delittuose, la ''trasformazione'' di attuali contravvenzioni in delitti e l'inasprimento delle sanzioni. Art.7 Viene istituito un Commissario straordinario (nominato dal Cdm su proposta del ministro dell'Interno) con il compito di realizzare un programma di interventi finalizzati a eliminare l'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze di condanna divenute definitive da eseguire nei confronti di imputati liberi. A tale scopo, con contratti a tempo determinato di durata annuale, verranno assunte 800 unità di personale non dirigenziale, con impegno di spesa di oltre 25 milioni di euro. La disposizione proposta mira a neutralizzare i riflessi sulla sicurezza pubblica derivanti dalla mancata esecuzione delle sentenze di condanna, per reati anche gravi, nei confronti di soggetti che, pur riconosciuti colpevoli e condannati con sentenza definitiva, rimangono liberi di continuare a delinquere. Art. 8 Viene soppressa la vigente possibilità di configurare la causa di esclusione della punibilità per 'particolare tenuità del fatto' in caso di reato di violenza, resistenza, minaccia e oltraggio commessi a danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni. Il reato di violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, di devastazione e saccheggio e quello di danneggiamento sono aggravati laddove commessi nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico. E' aumentata la sanzione edittale massima prevista per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale e viene appunto soppressa la vigente possibilità di configurare la causa di esclusione della punibilità per ''particolare tenuità del fatto'' in caso di reato di violenza, resistenza, minaccia e oltraggio commessi a danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni. Art.9 Limita la proroga di termini per consentire il completo adeguamento del Ced interforze alle recenti modifiche normative in materia di protezione dei dati personali.
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