Tra le disposizioni approvate dal Consiglio dei Ministri nel decreto-legge del 29 novembre 2024 n. 178, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 novembre 2024, n. 280, vi è la proroga del termine per le elezioni dei Consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione, oltre alle misure riguardanti l'edilizia penitenziaria e i reati informatici. Per quello che riguarda la Magistratura, si prevede il rinvio ad aprile 2025 delle elezioni, previste per il 2024, dei Consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione. Viene inoltre modificata la disciplina per l'attribuzione di incarichi direttivi di legittimità al fine di assicurare una più razionale selezione dei candidati che tenga conto dell'esperienza maturata nell'esercizio delle medesime funzioni di legittimità. Pertanto, le funzioni di presidente di sezione della Corte di Cassazione, di avvocato generale presso la Corte di Cassazione, di presidente aggiunto della Corte di Cassazione, di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche e di procuratore generale aggiunto presso la Corte di Cassazione, potranno essere conferite a chi assicura almeno due e non più quattro anni di servizio prima della data di collocamento a riposo. Si prevede, inoltre, che chi svolge funzioni direttive o semi-direttive, prima del decorso di cinque anni dal giorno in cui ha assunto le funzioni, non possa chiedere il conferimento di un ulteriore incarico direttivo o semi-direttiva, ad eccezione di quelli di primo presidente della Corte di Cassazione, procuratore generale presso la Corte di Cassazione, di presidente aggiunto della Corte di Cassazione, di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche e di procuratore generale aggiunto presso la Corte di Cassazione. Fino al decorso del termine previsto per l'entrata in vigore del Tribunale Unico per le persone, i minori e la famiglia (e, dunque, fino al 17.10.2025, secondo quanto stabilito dall'art. 49, comma 1 del d. lgs. 10.10.2022, n. 149), si deroga, in via, temporanea al limite di legge (attualmente dieci anni) per la permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio per i magistrati assegnati ai procedimenti in materia di famiglia. I magistrati giudicanti e requirenti cui sono conferiti o confermati incarichi direttivi e semi-direttivi di primo e di secondo grado devono, entro sei mesi dal conferimento o dalla conferma, frequentare un corso mirato all'approfondimento della materia ordinamentale e dei criteri di gestione delle organizzazioni complesse nonché al miglioramento delle competenze riguardanti la capacità di analisi ed elaborazione dei dati statistici, la conoscenza, l'applicazione e la gestione dei sistemi informatici e dei modelli di gestione delle risorse umane e materiali utilizzati dal Ministero della giustizia per il funzionamento dei propri servizi. I corsi di formazione hanno la durata di almeno tre settimane, anche non consecutive, e si concludono con lo svolgimento di una prova finale consistente in una esercitazione pratica. Ciò nell'intento di superare le difficoltà applicative collegate all'attuale previsione che, contemplando corsi obbligatori preventivi per tutti gli aspiranti, incide negativamente sulla rapidità delle procedure di conferimento dei medesimi incarichi e quindi sul regolare andamento degli uffici giudiziari. In luogo dell'originaria previsione, che estendeva a due gli anni decorrenti dal conferimento dell'incarico, durante i quali i giudici di pace dovevano essere assegnati esclusivamente all'ufficio per il processo, ora si riduce tale periodo a un anno, così da anticiparne l'esercizio delle funzioni.
In merito all' Edilizia penitenziaria, nel decreto legge viene prevista la nomina di un commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, cui viene affidato il compito di provvedere a tutti gli atti necessari per la realizzazione di nuove infrastrutture penitenziarie nonché delle opere di riqualificazione e ristrutturazione delle strutture esistenti, al fine di aumentarne la capienza e di garantire una migliore condizione di vita dei detenuti. Si prevede, inoltre, uno stanziamento di fondi a favore del Ministero della giustizia al fine di far fronte alla grave situazione di sovraffollamento degli istituti penitenziari, di non incorrere in violazioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e di assicurare la realizzazione del programma straordinario degli interventi di edilizia penitenziaria da parte del commissario straordinario.
Per quanto concerne i reati informatici si prevede la confisca dei beni e degli strumenti informatici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione del reato di cui all'art. 629, comma 3, c.p. Inoltre, si prevede la competenza della procura distrettuale e l'esercizio delle funzioni di impulso del procuratore nazionale antimafia per il reato di estorsione commesso mediante le condotte indicate all'art. 629, comma 3. c.p. Sempre per il medesimo reato di estorsione ex art. 629, comma 3, c.p. si estende a due anni la durata massima delle indagini preliminari. Viene introdotta l'ipotesi di arresto obbligatorio in flagranza per il caso di delitto di accesso abusivo a un sistema informatico o telematico in sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, previsto dall'articolo 615-ter, terzo comma, del codice penale. Infine, si prevede la possibilità di svolgere operazioni "sottocopertura" ai sensi dell'articolo 9, comma 6, della legge 16 marzo 2006, n. 146, anche per l'individuazione dei responsabili del reato di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico. Il provvedimento entra in vigore oggi novembre 2024.
Redazione