Comunicato a cura dei Commercialisti esperti in crisi d'impresa:
LETTERA APERTA AI COLLEGHI ISCRITTI AGLI ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
Osservazioni all'art.3, comma 3 del D.l. 118/2021 convertito in L.147/2021 coordinato con le linee di indirizzo emanate dal Ministero della Giustizia in data 30/12/2021 in materia di esperti indipendenti nella composizione negoziata della crisi d'impresa.
L'art.3,comma 3 del D.L. 118/2021, testualmente recita:
"Presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano é formato, con le modalità di cui al comma 5, un elenco di esperti nel quale possono essere inseriti:
- gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e all'albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa;
- gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuitaà aziendale omologati.
- Possono inoltre essere inseriti nell'elenco coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza".
Ebbene, come si può notare, agli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ed agli iscritti nell'albo degli avvocati, il legislatore, chiede solo di documentare di "aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa", limitandosi a specificare solo il campo dell'esperienza richiesta (ristrutturazione aziendale e crisi di impresa), ma senza volutamente indicare il tipo ed il numero di esperienza, probabilmente, anzi, quasi sicuramente, nella consapevolezza che i professionisti appartenenti alle suddette categorie, ed in particolar modo i dottori commercialisti e gli esperti contabili, per il loro percorso di studio e per la loro formazione professionale, sono da considerarsi per natura "esperti nel campo della ristrutturazione aziendale e crisi di impresa".
Quanto sopra affermato, è dimostrato dallo stesso legislatore che, invece, nel descrivere successivamente l'esperienza richiesta agli iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro, precisa che gli stessi devono documentare il tipo di esperienza (accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o accordi sottostanti a piani attestati o presentazione di concordati con continuità aziendale omologati) ed il numero (tre casi), utilizzando inoltre il verbo "aver concorso". Tutto ciò, come si evince facilmente, non è richiesto agli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e agli avvocati.
Tra l'altro, i dottori commercialisti e gli esperti contabili, anche nelle loro funzioni di membri di collegi sindacali, o nelle loro qualità di revisori e sindaci unici, per il loro bagaglio professionale, sono individuati dallo stesso legislatore quali paladini per l'individuazione precoce della crisi, attraverso le procedure di allerta. Pertanto, a tali professionisti, viene oggettivamente riconosciuta una fondamentale importanza nell'anticipare ed individuare la crisi di impresa con l'obbligo di segnalarla e nel contempo verificare, attraverso una attenta vigilanza ed uno scrupoloso controllo, che gli organi aziendali adottino tutte le misure e le iniziative necessarie per possibili soluzioni tese al superamento della crisi ed al recupero della continuità aziendale.
Ed allora, la domanda sorge spontanea, perché il Ministero, con le linee di indirizzo emanate in data 30/12/2021, in modo del tutto arbitrario, ha voluto livellare i professionisti tra loro, in contraddizione con la specifica norma che invece, comprensibilmente, li ha voluti differenziare rispetto ai diversi percorsi di studio ed alla differente formazione professionale?
Per rendere l'idea di quanto sia ultroneo l'intervento del Ministero con l'emanazione delle linee guida, ci piace riportare una citazione latina che così recita: "Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit".
Ecco, appunto, questo è il caso lampante in cui il legislatore, dove ha voluto specificare lo ha fatto (vedi Consulenti del Lavoro e professionisti non iscritti in albi professionali), mentre, dove non ha voluto, ha taciuto (vedi dottori commercialisti, esperti contabili ed avvocati).
Infine, pare una evidente "contraddizione in termini" la teoria secondo la quale i dottori commercialisti e gli esperti contabili sono per natura riconosciuti validi professionisti per il codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, attraverso il loro ruolo di sindaci e revisori legali e nel contempo, secondo il Ministero, non sufficientemente qualificati, sempre per natura, per essere nominati quali esperti indipendenti per la composizione negoziata della crisi d'impresa.
Alla luce di tutto quanto sopra, ci auguriamo che il Ministero voglia rivedere le proprie posizioni ed apportare le dovute ed immediate correzioni alle linee di indirizzo emanate, che possano essere più rispondenti ed in linea con quanto il legislatore ha voluto statuire emanando il D.L. 118/2021 convertito in L. 147/2021.
I sottoscrittori: Dott. Franco Iannone, Dott. Mario Galasso, Dott. Maurizio Palmaccio e Dott. Angelo Ruggiero